"G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna BISUSCHIO - APS"
Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 07/12/2021
Art. 2 - Finalità 1. L'Associazione in particolare persegue le seguenti
finalità: promuovere l'alpinismo e l'escursionismo, promuovere la
conoscenza e lo studio delle montagne in ogni loro aspetto, tutelare
l'ambiente naturale montano. 2. L'ordinamento interno dell'associazione
è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e
delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la
partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza
discriminazioni di qualsiasi natura.
Art 3 - Attività di interesse generale 1. L'associazione, nel perseguire
le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le
seguenti attività di interesse generale:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017;
2. In particolare l'associazione si propone di:
Curare opportune manifestazioni sociali inerenti la montagna; mantenere
in efficienza i sentieri sui monti della zona; organizzare gite ed
ascensioni collettive, attività didattiche, iniziative di carattere
culturale, su argomenti attinenti a tutte le attività suddette; curare
l'edizione di stampe periodiche e non.
Aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi,
collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle
finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di
fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed
esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare
attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini
istituzionali. 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in
favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi
in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri
associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi
precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque
per cento del numero degli associati.
Art. 4 - Attività diverse 1. L'associazione può esercitare attività
diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché
assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto
stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti
attuativi. 2. L'organo di amministrazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a
seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in
calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 - Raccolta fondi 1. L'associazione può realizzare attività di
raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 - Ammissione 1. Possono aderire all'associazione tutte le persone
fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 2. Il numero
degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore
al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore. 3. I soci sono tutti
coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato
domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo
sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a
farne parte dall'organo di amministrazione. Il genitore o chi ne fa le
veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. 4.
L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di
amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli
associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro
sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche
motivazioni, all'interessato. 5. L'interessato, ricevuta la
comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si
pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. 6.
Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse
partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. In caso di socio
minorenne il diritto di elettorato attivo è esercitato da un genitore o
da chi ne fa le veci.
Art. 7 - Diritti e doveri dei soci 1. I soci si dividono nelle seguenti
categorie: onorari, ordinari e familiari.
Sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve
particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su
proposta dell'Organo di Amministrazione. I soci onorari non pagano la
quota associativa, ma hanno pari diritti rispetto a tutti gli altri
soci.
Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
Sono soci familiari i componenti del nucleo famigliare del socio
ordinario, con esso conviventi. Soci ordinari e familiari sottoscrivono
le quote associative annuali e hanno gli stessi diritti. 2. La quota
sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di
recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve
essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. 3. L'associazione
garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma
di discriminazione. 4. Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in
Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria
candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne
l'andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento. 5. Ciascun associato ha il dovere
di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e,
quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e
con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento
dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito
dall'Assemblea.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio 1. La qualità di socio si
perde in caso di decesso, recesso o esclusione. 2. L'associato può in
ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone
comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non
comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme
eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano
effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di
Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni
eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. 3. L'associato,
che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni
deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione
stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare
l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro
il termine previsto. 4. La perdita di qualifica di associato è
deliberata dall'Organo di Amministrazione. 5. La delibera dell'Organo di
Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere
comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da
tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati
mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. 6.
L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del
contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
Art. 9 - Attività di volontariato 1. L'attività di volontariato è
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro
neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. Le
prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono
essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite
preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale
regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono
incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. 3. I
volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie
connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la
responsabilità civile verso i terzi.
Art. 10 - Organi sociali 1. Gli organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) l'Organo di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge. 2. Gli organi
sociali hanno la durata di 2 esercizi e i loro componenti possono essere
riconfermati 3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il
Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono
alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini
dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 - Assemblea 1. L'associazione è dotata di un ordinamento
democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e
l'uguaglianza dei soci. 2. L'Assemblea è l'organo sovrano
dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo
fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. 3.
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua
assenza, dal vicepresidente. 4. I soci possono farsi rappresentare in
Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di
Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente. 6. Sono
ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal
momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione. 7. È possibile
intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa
verifica dell'identità dell'associato.
Art. 12 - Competenze dell'Assemblea 1. L'Assemblea ordinaria ha il
compito di:
a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione
scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti
dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di
missione;
d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo
di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro
confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro
comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti
di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di
esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati
dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di
Amministrazione;
h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 2. L'Assemblea
straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la
scissione dell'associazione.
Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea 1. L'Assemblea è convocata dal
Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta
all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze
dell'associazione. 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione
del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo
(1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti
dell'Organo di Amministrazione. 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10
(dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta
dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo
anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da
parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine,
presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve
contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e
della data dell'adunanza.
Art. 15 - Organo di Amministrazione 1. L'Organo di Amministrazione è
l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi
ne erano a conoscenza. 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi
statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 3.
L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di
9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di
Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente, il
vicepresidente. 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è
stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi. 5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la
loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2
esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione 1. L'Organo di
Amministrazione ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano
all'Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza
dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e
disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del
funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio
consuntivo;
f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale
annuale;
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo
nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e
coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di
esclusione dei soci;
l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di
competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per
motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della
gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle
disponibilità previste dal bilancio;
p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono
essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di
Amministrazione e alle Assemblee;
q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo
stesso;
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello
statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia
riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo
sociale.
Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione 1. L'Organo di
Amministrazione è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con
apposita delibera assunta a maggioranza dall'organo stesso, qualora si
siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di
Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione
può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la
maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni
dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso
cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio
devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la
decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato. 2.
L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima
della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure
inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione
della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la
convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC
inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la
riunione. 3. l'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta
almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la
riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta. 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare
esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro
senza diritto di voto. 5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione
sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del presidente. 7. Di ogni riunione dell'Organo
di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel
libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.
Art. 18 - Il presidente 1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti
dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 2
esercizi e può essere rieletto. 2. Il presidente:
* ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti
di terzi e in giudizio;
* dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
* può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato
a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a
qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati,
rilasciandone liberatorie quietanze;
* ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e
passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria e Amministrativa;
* convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio
direttivo;
* sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
* in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza
del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
successiva. 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le
relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 4. Di fronte ai soci,
ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa
piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 - Il segretario (se previsto) 1. Il segretario verbalizza e
sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione,
gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22
comma 5.
Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale 1. L'Assemblea nomina
l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga
opportuno. 2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica
l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di
organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti. 3. L'Organo di Controllo vigila
sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla
adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento. 4. L'Organo di Controllo esercita inoltre
compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono
validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e
a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari. 6. Al superamento dei
limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione
legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso
deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un
Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'
apposito registro.
Art. 21 - Organismo di mediazione 1. Tutte le eventuali controversie
sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e
l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un
Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto
legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le
indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della
procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile
discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati
presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli
Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il
preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero
di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile
di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel
caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito
negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Art. 22 - Libri sociali 1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i
seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di
Amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di
Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli
associati che svolgono attività di volontariato non occasionale
nell'ambito dell'associazione. 2. I libri di cui alle lettere a), b),
c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui
alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. 3.
I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono
contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione
di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali
votazioni. 4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal
segretario. 5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali
previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15
giorni.
Art. 23 - Risorse economiche 1. Le entrate economiche dell'associazione
sono rappresentate:
a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del
patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale
nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di
interesse generale;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85
del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati
professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti
imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 24 - Scritture contabili 1. L'Organo di Amministrazione gestisce le
scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto
prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Art. 25 - Esercizio sociale 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio
di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. 2. Il bilancio
consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di
Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi
dalla chiusura dell'esercizio. 3. Il bilancio consuntivo deve essere
redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive
modifiche. 4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare
le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le
modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve
documentare il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse, se svolte.
Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili 1. L'associazione ha il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la
propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017. 2. Il
patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e
ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo
svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 27 - Devoluzione del patrimonio 1. In caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di
cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo
settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi
analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non
individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore
provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.
9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 28 - Disposizioni finali 1. Per quanto non è previsto nel presente
statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai
principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione
del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.